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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

7-bis.
(Interventi di riqualificazione incentivata e recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente).

  1. Al fine di agevolare la riqualificazione di aree urbane in condizione di particolare degrado, in presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici ad uso non residenziale dismessi o in via di dismissione o da riutilizzare in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica è consentito:
   a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
   b) l'accorpamento e la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse già costruite;
   c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, a condizione che siano compatibili o complementari agli strumenti urbanistici locali;
   d) l'ammissibilità delle modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi preesistenti, purché nei limiti delle superfici coperte.

  2. Ai fini della presente legge resta inteso che gli interventi di cui al precedente comma non possono essere ammessi nei riguardi di opere abusive ad eccezione di quelle di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni o situate nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta.