Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Certificato di sicurezza per le nuove costruzioni).
1. Il rilascio da parte dei Comuni del permesso a costruire è subordinato alla presentazione di una perizia asseverata che certifichi e quantifichi il rischio idrogeologico cui la costruzione è soggetta e che individui le eventuali fonti di pericolo. Tale perizia deve essere allegata ad ogni futuro atto di compravendita o locazione.