stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.37.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
5.37.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela delle aree agricole).

  1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
   g-bis) il territorio impegnato da colture agricole e da pratiche zootecniche in atto finalizzate all'ottenimento di prodotti a indicazione geografica, di cui al regolamento (CE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, di vini a denominazione d'origine e indicazione geografica, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
  b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Sono altresì sottoposte alle disposizioni del presente titolo le aree agricole, diverse da quelle di cui alla lettera g-bis) del comma 1, considerate, con norma regionale, di pregio, e le altre aree agricole che le regioni ritengono opportuno sottoporre a tutela specifica per motivi di elevata produttività o qualora l'attività agricola sia necessaria o preferibile per realizzare una regimazione dei suoli a costo minore rispetto alla realizzazione di opere pubbliche di salvaguardia;

  c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale da sottoporre a specifica tutela ai sensi del presente titolo, in relazione alle eccezionali qualità delle relazioni fra paesaggio rurale e pratiche agronomiche tradizionali e alla necessità di promuoverne il mantenimento e lo sviluppo sostenibile e di prevenire il consumo del territorio agricolo che ne supporta la conservazione.
  3-ter. L'utilizzazione dei sistemi territoriali individuati ai sensi del comma 3-bis al fine di realizzare nuovi insediamenti di tipo urbano o ampliamenti di quelli esistenti, ovvero nuovi elementi infrastrutturali, può essere definita ammissibile negli strumenti di pianificazione, d'intesa con le competenti soprintendenze, esclusivamente ove non sussistano alternative di riuso o di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e comunque valutando, in via prioritaria, l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli. Sono fatti salvi gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica, nel rispetto dei parametri indicati dalle leggi regionali e, qualora compatibili con le disposizioni del presente comma, le previsioni dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 già adottati o approvati.

  2. All'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
   f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, tenendo conto della generale necessità di ridurre al minimo o azzerare il consumo dei suoli, con particolare riferimento a quelli agricoli, nonché coordinamento con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

  3. Le regioni e gli altri enti territoriali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni di cui agli articoli 142 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato adeguamento comporta la riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato complessivamente spettanti, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.