Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I manufatti rurali tipici presenti nelle aree agricole, compresi quelli che hanno perduto l'originaria funzione, anche se ubicati in aree diverse dall'area rurale, sono salvaguardati e la loro demolizione o il loro crollo accidentale comporta la ricostruzione del volume perduto solo nelle condizioni originare per sedime, tipologia e uso dei materiali.