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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.6.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
4.6.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente; Le regioni, per le finalità di cui al primo periodo, e sempre nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano altresì disposizioni per disciplinare l'introduzione nei comuni del catasto degli usi del suolo. L'istituzione del catasto degli usi del suolo è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo, nonché per il rilascio di titoli abilitativi conseguenti a pianificazioni attuative che lo prevedano. In esso sono individuate e quantificate la superficie agricola, naturale e seminaturale, le aree interessate da copertura artificiale del suolo con relative pertinenze, e all'interno di queste le aree e gli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati o sottoutilizzati. Tale catasto, sviluppato nella forma di specifico strato informativo del database topografico redatto con criteri coerenti al Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011 «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici» e successivi aggiornamenti, deve essere redatto nell'ambito dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, ovvero, per le pianificazioni vigenti, preventivamente all'adozione di strumenti attuativi che determinino consumo di suolo, e in ogni caso entro 18 mesi dall'entrata in vigore della relativa disciplina regionale.