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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.45.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
4.45.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio anche mediante demolizione e ricostruzione, prevedendo l'incremento e il miglioramento della dotazione dei servizi, il potenziamento del trasporto ciclabile e collettivo, l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo agricolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato.
  2. Gli strumenti urbanistici e di progettazione urbana, individuati dalle Regioni e dagli Enti Locali, possono prevedere per gli obiettivi di cui al comma 1, la monetizzazione degli standard urbanistici previsti per le zone omogenee A e B dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, i cui proventi dovranno essere obbligatoriamente impiegati per modernizzare e implementare la rete del trasporto pubblico, l'accessibilità ciclopedonale e la dotazione degli spazi e servizi pubblici, l'utilizzo di indici di densità edilizia superiori a quanto definito dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 per le zone territoriali omogenee A e B. Per gli interventi di densificazione edilizia, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale, potranno essere applicati limiti di altezza massima superiori a quanto definito dall'articolo 8, del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, per le zone territoriali omogenee A e B e limiti di distanza diversi da quanto definito dall'articolo 9, del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 per le zone territoriali omogenee A e B.
  3. Decorso il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.
  I comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 2, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti.
  4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia individuato con atto dell'organo competente le aree di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.