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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.22.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
4.22.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per:
   a) orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi, e la realizzazione di residenza sociale. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo agricolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato, nonché l'introduzione di regimi fiscali agevolati, della durata massima di anni 10, che contemplino misure di incentivazione tramite modulazione o esenzione del contributo di costruzione e dell'imposizione locale sugli immobili, nonché di una imposizione sui trasferimenti immobiliari in misura agevolata da stabilire con decreto dei Ministeri delle infrastrutture e dell'economia.
   b) disciplinare l'introduzione nei comuni del catasto degli usi del suolo. L'istituzione del catasto degli usi del suolo è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo, nonché per il rilascio di titoli abilitativi conseguenti a pianificazioni attuative che lo prevedano. In esso sono individuate e quantificate la superficie agricola, naturale e seminaturale, le aree interessate da copertura artificiale del suolo con relative pertinenze, e all'interno di queste le aree e gli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati o sottoutilizzati. Tale catasto, sviluppato nella forma di specifico strato informativo del database topografico redatto con criteri coerenti al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011 «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici» e successivi aggiornamenti, deve essere redatto nell'ambito dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, ovvero, per le pianificazioni vigenti, preventivamente all'adozione di strumenti attuativi che determinino consumo di suolo, e in ogni caso entro 18 mesi dall'entrata in vigore della disciplina regionale di cui al punto 1).