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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.21.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
4.21.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana nelle aree urbanizzate anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione e progettazione degli ambiti urbanistici e delle aree già interessate da processi di edificazione inutilizzate o suscettibili di rigenerazione da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia, prevedendo l'incremento e il miglioramento della dotazione dei servizi, l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale. A tal fine, esclusivamente nelle aree urbanizzate, è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, anche della permeabilità delle aree, compensazione e incentivazione urbanistica nonché l'introduzione di regimi fiscali agevolati, della durata massima di anni 10, che contemplino misure di incentivazione tramite modulazione o esenzione del contributo di costruzione e dell'imposizione locale sugli immobili, nonché di una imposizione sui trasferimenti immobiliari in misura agevolata da stabilire con decreto dei Ministeri delle infrastrutture e dell'economia.