Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine i Comuni sono tenuti a censire gli immobili non utilizzati o abbandonati, con particolare riferimento al patrimonio pubblico, e quali di questi sono suscettibili di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione. Ad essi viene data priorità nelle previsioni urbanistiche di nuove edificazioni. I dati dei censimenti, devono essere accessibili e resi pubblici mediante pubblicazione nei siti istituzionali di ciascun comune.