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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Diritti edificatori).

  1. Il diritto edificatorio sussiste quando è previsto da un titolo abilitativo non decaduto né annullato alla data in cui l'atto di perimetrazione è adottato.
  2. Le previsioni di espansione urbana contenute negli strumenti urbanistici comunali costituiscono indicazioni meramente programmatiche che, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente.