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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.64.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
2.64.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, s'intende:
   a) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: le superfici qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici;
   b) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale oggetto di impermeabilizzazione del suolo;
   c) per «impermeabilizzazione del suolo»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità;
   d) per «mitigazione»: l'adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente e sul benessere umano;
   e) per «compensazione ambientale»: l'adozione di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e il ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.

  2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente lettera:
   a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile.

  Conseguentemente all'articolo 3 comma 5, sostituire le parole: lettere f) e g) con le seguenti parole: lettere d) ed e).

ident. 2.56.2.1.