Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente lettera:
h) per «territorio urbanizzato»: Il territorio costituito da: i centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. Non costituiscono territorio urbanizzato le aree rurali intercluse e l'edificato sparso o discontinuo con le relative aree di pertinenza.