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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.70.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
10.70.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, approvati prima della entrata in vigore della presente legge.