Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3 comma 1 e comunque non oltre il termine di 1 anno, non sono consentite varianti ai piani urbanistici territoriali che comportino nuovo consumo di suolo, tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.