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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.44.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
10.44.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle relative varianti purché adottate o il cui procedimento di adozione sia attivato entro il termine di cui al primo periodo del presente comma.

ident. 10.53.10.1.