Sostituirlo, con il seguente:
Art. 10.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, le Regioni articolano nei propri piani territoriali e paesaggistici le modalità di riduzione complessiva in termini quantitativi di consumo di suolo e stabiliscono i termini temporali di recepimento nei piani territoriali di coordinamento delle province e negli strumenti urbanistici dei comuni. Nelle more del recepimento, sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti.
2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando che le stesse entro i termini di cui al comma 1, provvedono con proprie leggi ad assicurare l'obiettivo della riduzione complessivo di consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea.