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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.39.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
10.39.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, le Regioni articolano nei propri piani territoriali e paesaggistici le modalità di riduzione complessiva in termini quantitativi di consumo di suolo e stabiliscono i termini temporali di recepimento nei piani territoriali di coordinamento delle province e negli strumenti urbanistici dei comuni. Nelle more del recepimento, sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti.
  2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando che le stesse entro i termini di cui al comma 1, provvedono con proprie leggi ad assicurare l'obiettivo della riduzione complessivo di consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea.