Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.