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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.5. in Assemblea riferita al C. 2039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/05/2016  [ apri ]
8.5.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, possono prevedere l'assegnazione, attraverso bandi pubblici, di patrimonio edilizio pubblico inutilizzato ad apposite «cooperative di autorecupero», costituitesi da almeno un anno e formate da soci non proprietari di immobili sul territorio nazionale, al fine di alleviare l'emergenza abitativa.
  5. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a emanare propri atti normativi in materia di «autorecupero» ed emanare gli appositi regolamenti attuativi.