Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:, nonché dall'obbligo fino alla fine del comma, con le seguenti: che preveda l'impegno a conservare immutate le destinazioni d'uso prescelte. Il compendio di cui al comma 2 comporta l'obbligo di conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari e catastali. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione. Nei casi di proprietà in comunione del compendio, resta ferma la facoltà di disporre della propria quota.