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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.26. in Assemblea riferita al C. 2039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/05/2016  [ apri ]
5.26.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, al fine di consentire l'immediata attivazione della sostituzione degli edifici esistenti di cui al comma 1, lettera a), gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, ma diversa sagoma, dell'immobile preesistente sono soggetti alle seguenti disposizioni:
   a) il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è corrisposto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 anche qualora il cambio di destinazione d'uso non comporti variante urbanistica e gli oneri di urbanizzazione sono dovuti solo nel caso in cui vi sia aumento del carico urbanistico;
   b) è consentita la modifica dei prospetti nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio di cui alla successiva lettera f);
   c) si applica l'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Nel caso in cui l'intervento di ricostruzione preveda il conseguimento della classe energetica A così come definita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», dal calcolo del volume dell'immobile ricostruito sono scomputati i volumi degli elementi edilizi che delimitano il volume climatizzato e si applica l'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente al penultimo e ultimo periodo;
   d) si applica l'articolo 14, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nel caso in cui lo strumento urbanistico non consenta interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d'uso;
   e) l'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applica solo nel caso in cui l'intervento comporti variante urbanistica;
   f) gli interventi su immobili siti nelle zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968 e soggetti alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono ammessi previa autorizzazione rilasciata dalla competente autorità;
   g) non si applicano l'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge n. 1150 del 1942 e gli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, salvo diverse disposizioni regionali;
   h) è ammessa la monetizzazione degli standard secondo le disposizioni regionali, qualora l'intervento comporti la loro realizzazione e venga dimostrata l'impossibilità di reperire aree idonee.