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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.17. in Assemblea riferita al C. 2039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2016  [ apri ]
3.17.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Nelle città metropolitane, come individuate dall'articolo 1, comma 5 e 101 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il limite al consumo del suolo da conseguirsi in misura graduale di cui alla presente legge, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo netto pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che tenga conto delle specificità territoriali, economiche e sociali delle aree interessate da emanarsi, sentite le Regioni e le amministrazioni metropolitane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le Regioni individuano i relativi criteri con propria delibera nei successivi dodici mesi. Sino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali conformi alle indicazioni della Regione competente, trovano applicazione gli strumenti urbanistici vigenti nonché le relative varianti purché adottate alla data di entrata in vigore della presente legge.