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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.96. in Assemblea riferita al C. 2039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2016  [ apri ]
2.96.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: Ove le misure dirette di compensazione ambientale non siano agevolmente realizzabili, con l'atto di approvazione del progetto dell'intervento, sono quantificati gli oneri per la compensazione ambientale, determinati nella misura massima del 10 per cento del costo complessivo dell'opera, che il soggetto attuatore della stessa è tenuto a corrispondere al comune ove è localizzato l'intervento, anche al fine di contribuire al finanziamento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.