Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: le disposizioni della presente lettera non si applicano alle aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, alle aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, alle aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e a quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, nonché a quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse;.