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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.8.1. in Assemblea riferita al C. 2039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/05/2016  [ apri ]
0.8.8.1.
approvato

  All'emendamento 8.8, sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Le regioni, nella determinazione della quota del costo di costruzione di cui all'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nella definizione delle tabelle parametriche per stabilire l'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 4 del medesimo articolo, possono prevedere valori tali da garantire un regime di favore per gli interventi di cui al comma precedente, assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare minori entrate per la finanza pubblica.

Le Commissioni
em. 8.8.