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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.40. in Assemblea riferita al C. 2039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/05/2016  [ apri ]
5.40.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «2. Gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione urbana, di recupero funzionale ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale o regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti anche in deroga all'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le condizioni previste nel periodo precedente. Le disposizioni del presente comma prevalgono sulle diverse previsioni di densità edilizia, altezza e di distanze tra fabbricati contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale».

  4. Il comma 6 dell'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è abrogato.