Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del piano regolatore generale a seguito di varianti).
1. Le varianti di piano regolatore generale sono ammissibili solo previa nuova valutazione ambientale strategica (VAS) dell'intero piano regolatore, anche nei casi in cui la variante richiesta è definita necessaria e funzionale ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. La mancata assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del suddetto piano regolatore generale a seguito di variante costituisce fattispecie penale ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.