Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nell'ambito della pianificazione urbanistica di livello comunale, i comuni possono individuare intorno al perimetro del centro edificato, una cintura verde con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative coerenti con la conservazione degli ecosistemi, anche tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo. Il piano della cintura verde tiene in adeguata considerazione l'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio interessato. I Comuni che attuano le disposizioni di cui al presente articolo, e hanno adeguato gli strumenti urbanistici secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 8, sono iscritti nel registro di cui all'articolo 9 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 9 al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al registro sono altresì iscritti i comuni che attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis.