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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.19. in Assemblea riferita al C. 2039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2016  [ apri ]
4.19.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 3, sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per la realizzazione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.

4.19.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio dettano nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni per disciplinare il censimento e il suo periodico aggiornamento, la pubblicazione dei dati sui siti web istituzionali.