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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.18. in Assemblea riferita al C. 2039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2016  [ apri ]
4.18.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio dettano nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni per disciplinare il censimento e il suo periodico aggiornamento, la pubblicazione dei dati sui siti web istituzionali.