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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.03. in Assemblea riferita al C. 2039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2016  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Edificabilità e decadenza delle previsioni).

  1. Fermi restando i diritti di edificare riconosciuti in forza di un titolo abilitativo valido, le previsioni di espansione contenute all'interno degli strumenti urbanistici comunali possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente, sulla base di provvedimenti motivati, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.
  2. In ogni caso, tutte le previsioni di espansione contenute nei piani urbanistici oggetto di conformazione edificatoria decadono di diritto dopo 5 anni dalla loro approvazione, ove non ne sia avviata l'attuazione.
  3. Le previsioni di cui al precedente comma possono essere confermate solo ed esclusivamente mediante variante urbanistica generale, alle condizioni di cui all'articolo 1.
  4. A seguito della decadenza di cui al comma 2, le aree assumono di diritto la destinazione urbanistica a zona agricola.