Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Diritti edificatori).
1. Il diritto edificatorio sussiste quando è previsto da un titolo abilitativo non decaduto né annullato.
2. Le previsioni di espansione urbana contenute negli strumenti urbanistici comunali costituiscono indicazioni meramente programmatiche che, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente.