Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, quelle destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nonché le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.