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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2027

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2014  [ apri ]
9.6.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 novembre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dal medesimo termine di cui al precedente periodo, le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti sono ridotte dello 0,7 per cento. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.