Sostituirlo con il seguente:
In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i termini di cui al comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni. Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.