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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.43. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2027

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2014  [ apri ]
9.43.

  Dopo il comma 15-quinquies, inserire il seguente:
  15-sexies. All'articolo 1, comma 139, lettera d), capoverso 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: «2014», è sostituita dalla parola: «2015».

  Conseguentemente: A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.