Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-quater. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
a) risultare non occupati al 1o gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis si provvede impiegando, a decorrere dal 1o marzo 2014, i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento dell'Inps.