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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.36. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2027

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2014  [ apri ]
4.36.
inammissibile

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Servizio di noleggio con conducente).

  1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza al vettore, prima dell'inizio del servizio, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
  2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
  3. La rimessa del vettore deve essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, fatta salva la facoltà di istituire sedi secondarie.»;
   b) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni concernenti i conducenti).

  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, i conducenti degli autoservizi pubblici non di linea, qualora non titolari della licenza ovvero dell'autorizzazione, possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni ovvero licenze.
  2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo ovvero di sostituto alla guida deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione al “libro unico” e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, nel caso di sostituzione alla guida l'estremo del contratto con data certa. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente, del sostituto e del lavoratore in servizio ed essere tenuta a bordo del veicolo. La qualità di titolare, socio, collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
  3. L'esercente gli autoservizi pubblici non di linea che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.».
   c) all'articolo 8 comma 3 le parole «di una sede» sono soppresse;
   d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta sul suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 157, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi, salvo che siano in possesso del foglio di servizio di cui al comma 4. Nei comuni in cui non è esercito il servizio taxi i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono sostare sulle aree pubbliche. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
  4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso il vettore. L'inizio ed il termine del servizio di noleggio con conducente devono avvenire dalla rimessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta di un foglio di servizio vidimato con progressione numerica, da tenere a bordo del veicolo e da compilare prima dell'inizio del servizio. Il foglio di servizio può essere tenuto anche in formato elettronico, ovvero altro formato purché venga garantita la tenuta e la conservazione dei dati. Il vettore deve conservare e custodire i dati relativi ai fogli di servizio per almeno 30 giorni. Il foglio di servizio deve contenere i seguenti elementi:
   a) ragione sociale del vettore, i dati fiscali, i dati identificativi dell'autorizzazione, i dati identificativi del titolare dell'autorizzazione, i dati identificativi del conducente, i dati identificativi del veicolo adibito al servizio;
   b) i dati relativi alla prenotazione nel caso di singola prestazione ovvero al contratto di noleggio con conducente nel caso di prestazioni a tempo o continuative di data anteriore all'inizio del servizio;
   c) data, luogo e orario di inizio servizio, data luogo e ora fine servizio quest'ultima da annotare al termine del medesimo»;
   e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis(Sanzioni). – 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e dei servizi di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
   a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
   b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
   c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
   d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza».

  3-ter. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dai seguenti:
  «3. Ai fini della determinazione dei principi di regolazione e sviluppo della concorrenza e di repressione dell'abusivismo per evitare la distorsione del mercato dei servizi di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Governo, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto uno o più regolamenti con i quali:
   a) individua, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, criteri omogenei da applicare a tutto il territorio nazionale per la programmazione degli autoservizi pubblici non di linea, tenuto conto:
   1) del rapporto tra popolazione residente e numero degli autoservizi pubblici non di linea anche sulla base del confronto con realtà europee comparabili;
    2) della domanda di servizi di trasporto non di linea nelle grande aree urbane e metropolitane;
    3) della tutela dei consumatori e degli utenti i quali devono potere avere un'offerta di servizi adeguata, che favorisca una effettiva concorrenza tra operatori ed uno sviluppo coerente del mercato;
    4) della tutela e la sicurezza dei lavoratori e del servizio;
   b) le garanzie minime da prestare da parte degli esercenti a tutela degli utenti;
   c) le sanzioni per le pratiche distorsive, elusive e limitative della concorrenza e per la repressione dei fenomeni di abusivismo;
   d) i criteri di orientamento per la determinazione dei costi dei servizi a tutela dei consumatori e degli utenti;
   e) i requisiti economici, tecnici e strumentali minimi da possedere da parte degli esercenti anche in riferimento al cumulo delle autorizzazioni;
   f) i principi che favoriscono la libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento del settore;
   g) la revisione delle norme in materia di requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992 con la possibilità di prevedere l'iscrizione al ruolo solo per i titolari di autorizzazioni di servizi di noleggio vettura con conducente e di titolari e sostituti alla guida dei servizi di taxi;
   h) le disposizioni transitorie, di prima applicazioni e di modificazione e di coordinamento da apportare alla legge n. 21 del 1992 per conformarla ai principi contenuti nel comma.

  3-bis Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, di cui al comma 3, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 e comunque non oltre 18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.».