All'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
b) Al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014»: al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano» è aggiunto il seguente periodo: «fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dai Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.