Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il periodo di cui alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 24; del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini della maturazione dei requisiti per il pensionamento è prorogato di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.