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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.15. in Assemblea riferita al C. 2027

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2014  [ apri ]
6.15.
inammissibile

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
  All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dopo le parole: «con regolamento adottato» sono aggiunte le seguenti: «entro il 1° gennaio 2015». Nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

  «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di indizione e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, nell'ambito del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, a loro destinati, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva»;
   b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  «Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»;
   c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:
  «A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati delle procedure concorsuali bandite antecedentemente al predetto termine, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, è attribuito il titolo di abilitazione, ove ne fossero privi»;
   d) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.