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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.23. in Assemblea riferita al C. 2012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2014  [ apri ]
2.23.
approvato

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre non sono da indicare gli investimenti ed attività il cui valore, al termine del periodo d'imposta, non superi l'importo di 10.000 euro».