Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
1. La partecipazione a tutti i trattati e accordi di tipo militare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere necessariamente portata alla valutazione del Parlamento entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge e in base alle preclusioni e modalità previste dalla legge stessa. Per gli accordi e i trattati, la cui partecipazione non sarà portata alla valutazione del Parlamento nel termine sopra indicato o sulla cui permanenza il Parlamento si esprimerà negativamente, il Governo è obbligato a denunciarli nelle forme e modi previsti dalla Sezione 3 del Trattato di Vienna sul diritto dei trattati.