Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
Art. 3.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, non possono essere stipulati e, in caso di rinnovo, non può essere autorizzata la ratifica di trattati e accordi militari in materia di difesa, sicurezza, spese militari, esercitazioni militari, addestramento del personale militare e ricerca nel campo degli armamenti con Paesi che non abbiano sottoscritto il Trattato di non proliferazione nucleare o che si siano resi inadempienti all'obbligo di cui all'articolo VI del medesimo Trattato o nella cui legislazione non sia escluso l'utilizzo di armi di distruzione di massa dei tipi indicati nell'articolo 2 e che non abbiano sottoscritto trattati internazionali per la messa al bando delle armi chimiche e di distruzione di massa.