Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. La chiusura delle basi militari avviene anticipatamente, rispetto ai termini di cui al comma 1, qualora siano stati riscontrati danni ambientali in aree e siti di massima tutela ambientale e sottoposti a vincolo di Siti di interesse comunitario o equiparati; la chiusura avviene, previo puntuale e obbligatorio piano di risanamento ambientale, anche per quelle area dove siano stati utilizzati armamenti nocivi per la salute umana a partire dal torio e uranio impoverito.