Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Qualora accordi internazionali preesistenti impediscano l'attuazione di quanto prescritto agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge, il Governo ha l'obbligo di denunciare i detti accordi nelle forme e nei modi previsti dagli accordi stessi e comunque nelle forme previste dalla Parte quinta, Sezione terza della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata dall'Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 112.