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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in Assemblea riferita al C. 2-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/02/2017  [ apri ]
1.2.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Tutti gli accordi internazionali contenenti obblighi militari anche in relazione a trattati in vigore sono di natura politica e devono, a tal fine, essere sottoposti al procedimento di ratifica di cui agli articoli 80 e 87, ottavo comma, della Costituzione. Non possono essere stipulati accordi segreti e quelli eventualmente esistenti devono essere resi pubblici entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Ogni cinque anni o comunque ogni qualvolta si verifichino rilevanti cambiamenti geopolitici, il Parlamento si pronuncia sull'opportunità della permanenza dell'Italia nei trattati e accordi internazionali di tipo militare, anche se esclusivamente di ricerca, di cui è parte. In difetto di pronuncia o di decisione contraria alla permanenza, il Governo ha l'obbligo di denunciare il trattato nelle forme e modi previsti dalla Parte quinta, Sezione terza della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata dall'Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 112.
  3. Qualora la diffusione di alcuni particolari contenuti di un trattato o di un accordo di tipo militare sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi nonché alla difesa militare dello Stato, sullo stesso potrà essere apposto il vincolo derivante dal segreto di Stato nelle forme, termini e modi previsti dall'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008. In nessun caso può essere apposto il segreto di Stato sull'esistenza del trattato o dell'accordo internazionale e sui suoi elementi essenziali, quali l'oggetto, le parti, la durata e la decorrenza dello stesso.
  4. All'articolo 4, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualunque atto con cui la Repubblica si obbliga produce effetti nell'ordinamento giuridico italiano solamente a seguito della sua pubblicazione».
  5. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: «sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative ai progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura militare,».