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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2016  [ apri ]
1.4.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

  1. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
   d) i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004 n. 42, nell'ambito dei quali si dà adeguata considerazione:
    1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;
    2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
    3) agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 19991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

  Nell'ambito di ciascuna fascia prioritaria, determinata con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri sopra indicati e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.