Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 5. – 1. Al fine di realizzare un'adeguata prevenzione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e del disagio sociale ad esso connesso relativamente agli immobili utilizzati ad abitazione, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione elabora, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida a supporto dell'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, finalizzate allo scorrimento delle graduatorie delle richieste di assegnazione di immobili di edilizia economica e popolare.