Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
1. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
d) i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004 n. 42, nell'ambito dei quali è attribuita in ogni caso la priorità:
agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;
agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 19991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; nell'ambito di ciascuna fascia prioritaria, determinata con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri sopra indicati e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.