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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2016  [ apri ]
1.03.
approvato

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 2.
(Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi).

  1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti il fondo di rotazione, pari a Euro 50.000.000, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori.
   2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentita la conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo di rotazione sulla base delle richieste adeguatamente corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero dalle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio dei manufatti abusivi, da parte dei comuni e delle regioni.
  3. L'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione di restituzione entro 10 anni dall'erogazione stessa.
   4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fendo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.